Ordinanza della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 4, prot. n. 18439 del 07.09.2026, adottata in via contingibile e urgente ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente misure di prevenzione a tutela della salute e dell’igiene pubblica in relazione allo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il provvedimento reitera, con efficacia immediata e fino al 30 settembre 2026, le misure già disposte con l’ Ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026 e vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12:00, pubblicata sulla piattaforma Worklimate.it, segnali un livello di rischio“ALTO”. Tale divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia FoReSTAS, ferma restando l’adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative e operative ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Si evidenzia altresì che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’Ordinanza comporta, ove il fatto non costituisca più grave reato, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale.