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Si avvisano i cacciatori residenti nel Comune di Noragugume ai quali è stato rilasciato il foglio venatorio per la stagione 2024/2025 che sono tenuti a:
Consegnare al Comune di residenza l’originale del foglio cartaceo, debitamente compilato in tutte le sue parti, entro e non oltre il 1 marzo 2025;
La mancata restituzione del foglio venatorio di cui all'art. 50 comma 4 lett. c), L.R. 23/98 (in relazione all’art. 10 del Decreto dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n° 15224/DecA/19 del 04.07.2013 e s.m.i.), anche se non utilizzato, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 74, comma 5, L.R. 23/98 sanzione amministrativa;
In caso di smarrimento del foglio, il cacciatore dovrà provvedere alla relativa denuncia alla Stazione dei Carabinieri;
Il cacciatore che ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro il 1 marzo 2025.
Si avvisano i cacciatori residenti nel Comune di Noragugume ai quali è stato rilasciato il foglio venatorio per la stagione 2024/2025 che sono tenuti a:
Consegnare al Comune di residenza l’originale del foglio cartaceo, debitamente compilato in tutte le sue parti, entro e non oltre il 1 marzo 2025;
La mancata restituzione del foglio venatorio di cui all'art. 50 comma 4 lett. c), L.R. 23/98 (in relazione all’art. 10 del Decreto dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n° 15224/DecA/19 del 04.07.2013 e s.m.i.), anche se non utilizzato, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 74, comma 5, L.R. 23/98 sanzione amministrativa;
In caso di smarrimento del foglio, il cacciatore dovrà provvedere alla relativa denuncia alla Stazione dei Carabinieri;
Il cacciatore che ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro il 1 marzo 2025.